Legge federale
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Art. 758646
III. Effetti del discarico 1 La deliberazione di discarico presa dall’assemblea generale vale solo per i fatti noti ed è opponibile solo alla società e agli azionisti che l’abbiano approvata o che abbiano acquistato le azioni dopo aver avuto conoscenza del discarico. 2 Il diritto d’agire degli altri azionisti si estingue dodici mesi dopo la deliberazione di discarico. Il termine resta sospeso durante la procedura d’istituzione di una verifica speciale e durante l’esecuzione della verifica.647 646Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 647 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |