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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 767
III. Revoca della gestione e della rappresentanza
1 Agli amministratori possono essere tolte la gestione e la rappresentanza della società alle medesime condizioni che ad un socio in nome collettivo.
2 La revoca estingue la responsabilità illimitata del socio per gli obblighi della società nati posteriormente.