Legge federale
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Art. 773658
B. Capitale sociale 1 Il capitale sociale non può essere inferiore a 20 000 franchi. 2 Il capitale sociale può essere espresso nella moneta estera più importante per l’attività dell’impresa. Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il capitale azionario in una moneta estera si applicano per analogia. 658 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |