Legge federale
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Art. 774
C. Quote sociali 1 Le quote sociali hanno un valore nominale superiore a zero.659 2 Le quote sociali devono essere emesse almeno al valore nominale. 659 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |