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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 777a
II. Sottoscrizione delle quote sociali
1 Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l’indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.
2 L’atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:
1.
l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi;
2.
l’obbligo di fornire prestazioni accessorie;
3.
il divieto di concorrenza imposto ai soci;
4.
i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della società;