Legge federale
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Art. 777b
III. Documenti giustificativi 1 Il pubblico ufficiale menziona nell’atto costitutivo i singoli documenti giustificativi e attesta che sono stati esibiti a lui e ai promotori. 2 All’atto costitutivo devono essere acclusi:
666 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |