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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 786
b. Esigenze in materia di approvazione
1 La cessione di quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione senza indicarne i motivi.
2 Lo statuto può derogare a quanto disposto nel capoverso 1:
stabilendo i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione della cessione;
3.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se la società offre all’alienante di assumere le quote sociali al valore reale;
4.
escludendo la cessione di quote sociali;
5.
prevedendo che l’assemblea dei soci può rifiutare l’approvazione se è dubbio che un obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie sarà adempito e non sono state fornite le garanzie chieste dalla società.
3 Se lo statuto esclude la cessione di quote sociali o l’assemblea dei soci rifiuta l’approvazione, è fatto salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi.