Legge federale
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Art. 789b
5. Diritto di pegno 1 Lo statuto può prevedere che la costituzione di un diritto di pegno su quote sociali richieda l’approvazione dell’assemblea dei soci. Quest’ultima può negare l’approvazione soltanto per gravi motivi. 2 Se lo statuto esclude la cessione delle quote sociali, è esclusa anche la costituzione di diritti di pegno sulle medesime. |