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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art.795
D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie
I. Versamenti suppletivi
1. Principio e importo
1 Lo statuto può obbligare i soci a effettuare versamenti suppletivi.
2 Se prevede l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi, lo statuto deve stabilire l’importo dei versamenti suppletivi connessi a una quota sociale. Tale importo non può superare il doppio del valore nominale della quota sociale.
3 I soci rispondono soltanto dei versamenti suppletivi connessi alle loro quote sociali.