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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
del 30 marzo 1911 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 89
2. Effetti
1 Quando siano dovuti interessi od altre prestazioni periodiche e senza riserva siasi rilasciata quitanza per una prestazione posteriore, si presumono soddisfatte le prestazioni scadute prima.
2 La quitanza per capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
3 La restituzione del titolo di credito al debitore fa presumere l’estinzione del debito.