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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1014

4. Se­con­da pre­sen­ta­zio­ne

 

1 Il trat­ta­rio può chie­de­re che gli sia fat­ta una se­con­da pre­sen­ta­zio­ne il gior­no se­guen­te al­la pri­ma. Gli in­te­res­sa­ti non pos­so­no pre­va­ler­si dell’inos­ser­van­za di ta­le ri­chie­sta se non sia sta­ta men­zio­na­ta nel pro­te­sto.

2 Il por­ta­to­re non è ob­bli­ga­to a con­se­gna­re al trat­ta­rio la cam­bia­le pre­sen­ta­ta per l’ac­cet­ta­zio­ne.