Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 1021
2. Forma 1 L’avallo è apposto sulla cambiale o sull’allungamento. 2 È espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall’avallante. 3 Si considera dato colla sola firma dell’avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente. 4 L’avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente. |