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Art. 1044
5. Responsabilità solidale degli obbligati 1 Il traente, l’accettante, il girante e l’avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore. 2 Il portatore ha diritto di agire contro queste persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l’ordine nel quale si sono obbligate. 3 Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato la cambiale. 4 L’azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto. |