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Art. 1047
c. Diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza 1 Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e il conto di ritorno quietanzato. 2 Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti. |