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Art. 1065
c. Menzione dell’accettazione 1 Chi ha inviato un duplicato per l’accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato. 2 Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:
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