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Art. 1066
2. Delle copie a. Forma ed effetti 1 Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie. 2 La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva. 3 Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale. |