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Art. 1076
c. Termini 1 Il termine per produrre la cambiale non dev’essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno. 2 Per le cambiali scadute il giudice può tuttavia stabilire un termine minore di tre mesi, se venisse prima a compiersene la prescrizione. 3 Il termine decorre per le cambiali scadute dal giorno in cui fu pubblicata la prima diffida, per le cambiali non ancora scadute dalla scadenza. |