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Art. 1077
d. Pubblicazione 1 La diffida dev’essere pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.823 2 In casi speciali il giudice può provvedere anche in altro modo ad un’opportuna pubblicità. 823 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |