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Art. 1085
3. Sottoscrizione di propria mano. Sottoscrizione del cieco 1 Le dichiarazioni cambiarie devono essere sottoscritte di propria mano. 2 La sottoscrizione di propria mano non può essere sostituita né da una riproduzione meccanica della firma autografa né da segni a mano, neppure se autenticati, né da un’attestazione pubblica. 3 La firma del cieco deve essere autenticata. |