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Art. 1105
6. Designazione del prenditore 1 L’assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l’espressa clausola «all’ordine»; a una persona determinata con la clausola «non all’ordine» o altra equivalente; al portatore. 2 L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore. 3 L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore. |