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Art. 1119
5. Revoca a. In genere 1 L’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione. 2 In mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato detto termine. 3 Il traente, che asserisce d’aver smarrito l’assegno bancario o che un terzo l’ha smarrito, può vietarne il pagamento al trattario. |