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Art. 112
C. Contratto a favore di terzi I. In genere 1 Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta. 2 Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l’adempimento, se tale fu l’intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine. 3 In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest’ultimo di voler far valere il suo diritto. |