Art. 1123
V. Dell’assegno bancario sbarrato e dell’assegno bancario da accreditare 1. Assegno bancario sbarrato a. Nozione 1 Il traente o il portatore dell’assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell’articolo seguente. 2 Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale. 3 Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere. 4 Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale. 5 La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta. |