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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1124

b. Ef­fet­ti

 

1 L’as­se­gno ban­ca­rio con sbar­ra­men­to ge­ne­ra­le non può es­se­re pa­ga­to dal trat­ta­rio che a un ban­chie­re o a un clien­te del trat­ta­rio.

2 Un as­se­gno ban­ca­rio con sbar­ra­men­to spe­cia­le non può es­se­re pa­ga­to dal trat­ta­rio che al ban­chie­re de­si­gna­to o, se que­sti è il trat­ta­rio, a un suo clien­te. Tut­ta­via il ban­chie­re de­si­gna­to può ser­vir­si per l’in­cas­so di al­tro ban­chie­re.

3 Un ban­chie­re non può ac­qui­sta­re un as­se­gno sbar­ra­to che da un suo clien­te o da al­tro ban­chie­re. Non può in­cas­sar­lo per con­to di al­tre per­so­ne tran­ne le an­zi­det­te.

4 Un as­se­gno ban­ca­rio con di­ver­si sbar­ra­men­ti spe­cia­li non può es­se­re pa­ga­to dal trat­ta­rio, sal­vo il ca­so che si trat­ti di due sbar­ra­men­ti, di cui uno per l’in­cas­so a mez­zo di una stan­za di com­pen­sa­zio­ne.

5 Il trat­ta­rio o il ban­chie­re che non os­ser­vi le pre­ce­den­ti di­spo­si­zio­ni ri­spon­de del dan­no nei li­mi­ti dell’im­por­to dell’as­se­gno ban­ca­rio.