Art. 1125
2. Assegno bancario da accreditare a. In genere 1 Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente. 2 In questo caso l’assegno bancario non può essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento. 3 La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta. 4 Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario. |