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Art. 1127
c. Diritti del portatore in caso di rifiuto dell’accreditamento, del giro o della compensazione Il portatore di un assegno bancario da accreditare ha inoltre il diritto di esercitare il regresso, quando provi che il trattario rifiuti l’incondizionato regolamento per scritturazione contabile o che la stanza di compensazione del luogo di pagamento non riconosca il titolo come atto a soddisfare le obbligazioni del portatore. |