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Art. 1136
2. Termini a. Giorni festivi 1 La presentazione e il protesto dell’assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale. 2 Se l’ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all’assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente è una domenica o un altro giorno riconosciuto dallo Stato come festivo830, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine. 830Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato – RS 173.110.3). |