La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina:
- 1.
- se l’assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d’una postdata;
- 2.
- il termine di presentazione;
- 3.
- se l’assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni;
- 4.
- se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo;
- 5.
- se l’assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente;
- 6.
- se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali;
- 7.
- se il traente può revocare l’assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato;
- 8.
- i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell’assegno bancario;
- 9.
- se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.