|
Art. 1148
2. Esclusione dell’obbligo d’accettazione 1 Negli assegni all’ordine, non ha luogo la presentazione per l’accettazione. 2 Qualora la presentazione avvenga e l’accettazione sia rifiutata, il portatore non ha diritto di esercitare il regresso per mancanza di accettazione. |