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Art. 116
C. Novazione I. In generale 1 L’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume. 2 In particolare la stipulazione di un’obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l’erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario. |