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Art. 1162
III. Cessazione della procura 1 L’assemblea degli obbligazionisti può revocare o modificare in ogni tempo la procura che essa ha conferito ad un rappresentante. 2 La procura di un rappresentante designato nelle condizioni del prestito può essere revocata o modificata in ogni tempo mediante decisione della comunione con il consenso del debitore. 3 Ad istanza di un obbligazionista o del debitore, il giudice può per motivi gravi dichiarare la procura estinta. 4 Cessando per qualsiasi motivo la procura, il giudice prende, ad istanza di un obbligazionista o del debitore, le misure opportune per tutelare gli interessi degli obbligazionisti e del debitore. |