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Art. 1164
C. Assemblea degli obbligazionisti I. In genere 1 La comunione degli obbligazionisti ha, segnatamente se il debitore si trovi in una situazione critica, il diritto di prendere, entro i limiti della legge, le misure opportune per la tutela degli interessi comuni. 2 Le deliberazioni della comunione sono prese dall’assemblea degli obbligazionisti e sono valide se soddisfano le condizioni poste dalla legge in genere o per singole misure. 3 In quanto vi si oppongano deliberazioni valide dell’assemblea degli obbligazionisti, questi ultimi non possono far valere individualmente i loro diritti. 4 Le spese della convocazione e della riunione dell’assemblea degli obbligazionisti sono a carico del debitore. |