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Art. 1166
2. Moratoria 1 Dal momento in cui la convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti fu regolarmente pubblicata e fino alla chiusura definitiva della procedura dinanzi all’autorità dei concordati, il debitore è al beneficio d’una moratoria per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti. 2 Questa moratoria non equivale ad una sospensione dei pagamenti a’sensi della legge federale dell’11 aprile 1889840 sulla esecuzione e sul fallimento; non può essere chiesta una dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione. 3 Finché dura la moratoria, il corso delle prescrizioni o perenzioni che potessero essere interrotte mediante esecuzione rimane sospeso per i crediti degli obbligazionisti che fossero scaduti. 4 Qualora il debitore abusi della moratoria, l’autorità cantonale superiore competente in materia di concordato può revocarla, ad istanza d’un obbligazionista. |