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Art. 1172
c. Determinazione della maggioranza 1 Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto. 2 Se una proposta non è approvata nell’assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell’assemblea, entro due mesi dalla sua riunione, delle dichiarazioni scritte ed autenticate d’adesione, e provocare in questo modo una deliberazione valida. |