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Art. 1174
b. Uguaglianza di trattamento 1 Le deliberazioni che vincolano gli obbligazionisti di una comunione devono colpirli tutti in eguale misura, eccetto che quelli maggiormente colpiti si dichiarino espressamente d’accordo. 2 Il grado degli obbligazionisti pignoratizi non può essere modificato senza il loro consenso. È riservato l’articolo 1170 numero 7. 3 È nulla ogni promessa o concessione di vantaggi a singoli obbligazionisti in confronto d’altri appartenenti alla comunione. |