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Art. 1178
c. Ricorso 1 Ogni obbligazionista che non ha aderito a una decisione può, nel termine di 30 giorni, conformemente alla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, ricorrere al Tribunale federale contro il decreto d’approvazione, allorché detta decisione approvata viola la legge o non è adeguata alle circostanze. 2 Del pari, l’obbligazionista che ha aderito ad una decisione e il debitore possono ricorrere contro il rifiuto di approvare detta decisione. |