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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1182

3. Ri­cor­so

 

Con­tro le de­li­be­ra­zio­ni pre­vi­ste ne­gli ar­ti­co­li 1180 e 1181 ogni ob­bli­ga­zio­ni­sta che non vi ha ade­ri­to può, al­lor­ché es­se vio­la­no la leg­ge o di­spo­si­zio­ni con­ven­zio­na­li, pre­sen­ta­re ri­cor­so al giu­di­ce, en­tro il ter­mi­ne di un me­se dal gior­no in cui egli ha avu­to no­ti­zia di es­se.