|
Art. 1185
III. Prestiti di imprese di strade ferrate o di navigazione 1 Le disposizioni del presente capo sono applicabili agli obbligazionisti di un’impresa di strade ferrate o di navigazione con riserva delle norme speciali seguenti. 2 L’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti deve essere diretta al Tribunale federale. 3 Il Tribunale federale è competente a convocare l’assemblea degli obbligazionisti come pure a certificare, approvare ed eseguire le sue decisioni. 4 Non appena gli è stata presentata l’istanza per la convocazione di un’assemblea degli obbligazionisti, il Tribunale federale può ordinare una moratoria con gli effetti previsti nell’articolo 1166. |