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Art. 120
F. Compensazione I. Condizioni 1. In genere 1 Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito. 2 Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato. 3 Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll’altro credito. |