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Art. 137
3. Principio di un nuovo termine a. In caso di riconoscimento o sentenza 1 Coll’interruzione incomincia a decorrere una nuova prescrizione. 2 Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni. |