Art. 14
c. Firma 1 La firma deve essere fatta di propria mano. 2 La riproduzione meccanica della firma autografa è riconosciuta sufficiente solo laddove sia ammesso dall’uso e specialmente quando si tratti della firma di cartevalori emesse in gran numero. 2bis La firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 20163 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.4 3 La firma apposta da un cieco è valida solo quando sia autenticata, o sia provato che al momento della sottoscrizione egli conosceva il tenore del documento. 4 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica (RU 2004 5085; FF 2001 5109). Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913). |