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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 161

2. Rap­por­to fra la pe­na ed il dan­no

 

1 La pe­na con­ven­zio­na­le è do­vu­ta seb­be­ne non sia de­ri­va­to al­cun dan­no al cre­di­to­re.

2 Se il dan­no ec­ce­de l’am­mon­ta­re del­la pe­na, il cre­di­to­re può ri­chie­de­re il mag­gior im­por­to so­lo in quan­to pro­vi la col­pa del de­bi­to­re.