Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 171
3. Garanzia a. In genere 1 Chi cede un credito a titolo oneroso deve garantirne la sussistenza al tempo della cessione. 2 Non risponde però della solvenza del debitore, ove non abbia assunto siffatta garanzia. 3 Chi cede un credito a titolo gratuito non risponde nemmeno della sua sussistenza. |