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Art. 177
2. Abbandono della proposta 1 L’accettazione da parte del creditore può avvenire in ogni tempo, ma l’assuntore come il debitore precedente possono fissare al creditore un termine per l’accettazione, trascorso il quale si riterrà, in caso di silenzio del creditore, rifiutata l’accettazione. 2 Se prima dell’accettazione del creditore è stipulata una nuova assunzione del debito ed anche dal nuovo assuntore è fatta la proposta al creditore, l’assuntore precedente è liberato. |