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Art. 191
b. Obbligo del risarcimento e calcolo del danno 1 Se il venditore non adempie la sua prestazione contrattuale, deve risarcire il danno che ne deriva al compratore. 2 Nei rapporti commerciali il compratore può pretendere come danno la differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo al quale ha acquistato di buona fede un’altra cosa in sostituzione di quella che non gli fu consegnata. 3 Trattandosi di merci che hanno un prezzo di borsa o di mercato egli può pretendere come danno, senza procurarsi la cosa in sostituzione, la differenza fra il prezzo convenuto e quello di borsa o di mercato al giorno dell’adempimento. |