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Art. 196
b. In caso di evizione parziale 1 Quando l’evizione sia parziale o la cosa venduta sia gravata di un diritto reale, di cui il venditore è responsabile, il compratore non può chiedere la risoluzione del contratto, ma soltanto il risarcimento dei danni derivatigli dall’evizione. 2 Ove però risulti dalle circostanze, che il compratore, se avesse preveduto la parziale evizione, non avrebbe conchiuso il contratto, può anche chiederne la risoluzione. 3 In tal caso deve restituire al venditore la parte non evitta della cosa con gli utili ricavati nel frattempo. |