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Art. 196a74
c. Beni culturali Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200375 sul trasferimento dei beni culturali l’azione di garanzia in caso di evizione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto. 74 Introdotto dall’art. 32 n. 2 della L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2005 1869; FF 2002 457). |