Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 202
b. Nel commercio del bestiame 1 Nel commercio del bestiame, se la garanzia scritta non stabilisce alcun termine e se non trattasi di garanzia della gravidanza, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell’accettazione e entro lo stesso termine sia chiesto all’autorità competente l’esame dell’animale a mezzo di periti. 2 Il parere dei periti è apprezzato dal giudice secondo il prudente suo criterio. 3 La procedura sarà del resto stabilita da un regolamento del Consiglio federale. |