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Art. 211
C. Obblighi del compratore I. Pagamento del prezzo e ricevimento della cosa 1 Il compratore è tenuto a pagare il prezzo in conformità alle clausole del contratto, ed a ricevere la cosa quando gli venga offerta dal venditore nei modi e termini pattuiti. 2 Salvo patto od uso contrario, il ricevimento deve aver luogo immediatamente. |