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Art. 21885
C. Fondi agricoli L’alienazione di fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 199186 sul diritto fondiario rurale. 85Nuovo testo giusta l’art. 92 n.2 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). |